ARCOBALENO  DELLE  ESPERIENZE  

Mimosa Dance

 

A.S.D.  A.P.S. ARCOBALENO  DELLE   ESPERIENZE 

Via  Enrico  Fermi  12   –   20057 Assago    (MI)

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…..”  non solo la passione per la danza, ma dove tutte le esperienze

danno vita a nuove iniziative sociali .”

 

      

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“ARCOBALENO DELLE ESPERIENZE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA

” (art. 36, c.c.; l. n. 289/1990, art. 90; l. n. 383/2000; art. 35, d.lgs. n. 117/2017- Codice Terzo settore )

 

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTOSAFEGUARDING)

 

 ART. 1 Finalità

 

 1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o  discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età.

 

 2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

 

 ART. 2 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

 

 1. L’Ente CSAIn emana Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

 

2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, le Associazioni, le Società sportive e sodalizi affiliate a CSAIn predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.

 

3. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

 

4. I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet oin mancanza del sito internet, sulla rispettiva homepage della pagina FaceBook (o altro social in uso) dell’Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage o in mancanza del sito internet, sulla rispettiva homepage della pagina FaceBook (o altro social in uso)dell’Affiliata.

 

5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l’applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile delle politiche di Safeguardingdi cui al successivo art. 4.

 

ART. 3  RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

 

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

 

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage o in mancanza del sito internet, sulla rispettiva homepage della pagina FaceBook (o altro social in uso) dell’Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile delle politiche di Safeguarding, di cui al successivo art. 4.

 

ART. 4  RESPONSABILE DELLE POLITICHE DISAFEGUARDING

 

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art. 1, comma 1, è istituito presso l’Ente CSAIn il Safeguarding Office.

 

2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Nazionale ed è composto da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente.

Il presidente e gli altri due componenti sono scelti tra:

 

a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche e/o medico-sanitarie;

b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa;

c) gli avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi Consigli degli Ordini professionali e con almeno tre anni di esperienza nella   giustizia sportiva;

d) altri soggetti con esperienza professionale quinquennale in materia di cui al presente regolamento.

 

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di Safeguarding.

 

In particolare, il Safeguarding Office:

 

a. vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all’Ufficio del Procuratore Nazionale per i provvedimenti di competenza;

b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;

c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding dell’Ente all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Nazionale.

 

ART. 5 SANZIONI

 

1. Il mancato adeguamento da parte dell’Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

 

2. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche che non adempiono agli obblighi di cui all’Art. 16, comma 2, D.lgs 39/2021 e del presente Regolamento sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dall’ente, che consistono in un richiamo formale e nei casi più gravi in una richiesta da parte dell’ente della cancellazione dell’Associazione/Società inadempiente dal registro dell’attività sportive dilettantistiche.

 

3. I Tesserati delle Associazioni/società affiliate a CSAIn che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via

definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale, sono sanzionati secondo le misure previste dall’Art.38 comma 1 dello statuto CSAIn.

 

CODICE ETICO SPORTIVO

 

Premessa

 

Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti dello C.S.A.IN.

 

I tesserati C.S.A.IN. in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

 

Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso lo C.S.A.IN. adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del Codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo dello C.S.A.IN.

 

Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dallo C.S.A.IN. ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

 

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

 

Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

 

Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

 

Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

 

Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

 

Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

 

Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

 

Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi. informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

 

Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

 

Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

 

Tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi

Ferma restando la previsione di cui all’art. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del CONI. al fine di tutelare l’onorabilità e l’autorevolezza degli organismi centrali e territoriali dello C.S.A.IN. ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’allegato “a” o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

Spetta agli organismi direttivi del C.S.A.IN. in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l’organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente l’applicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dell’entrata in vigore del presente articolo.

 

Dovere di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice etico sportivo e con gli organi di giustizia ed associativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell’applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

 

Disposizione finale

 

Lo C.S.A.IN. con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività.

 

Allegato “A”

*A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- art. 571 codice penale (abuso di mezzi di correzione)

- art. 572 codice penale (maltrattamenti)

- art. 583 quater codice penale (lesioni personali gravi o gravissime a un Pubblico Ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

- art. 586 bis codice penale (utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonis tiche degli atleti)

- art. 600 bis codice penale (prostituzione minorile)

- art. 600 ter codice penale (pornografia minorile)

- art. 600 quater codice penale (detenzione di materiale pornografico)

- art. 600 quater1 codice penale (pornografia virtuale)

- art. 605 codice penale (sequestro di persona)

- art. 609 bis codice penale (violenza sessuale)

- art. 609 quater codice penale (atti sessuali con minorenne)

- art. 609 quinquies codice penale (corruzione di minorenne)

- art. 609 octies codice penale (violenza sessuale di gruppo)

- art. 609 undecies codice penale (adescamento di minorenne)

- art. 610 codice penale (violenza privata)

- art. 611 codice penale (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)

- art. 612 codice penale (minaccia)

- art. 612 bis codice penale (atti persecutori)

- art. 612 ter codice penale (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

- art. 613 codice penale (stato di incapacità procurato mediante violenza)

 

Autocertificazione

Premesso che, coloro che interagiscono con la vita sportiva delle e dei minorenni devono avere un alto grado di onestà, moralità, competenze e comprendere appieno la responsabilità che implica il loro ruolo, è necessario che nello svolgere l’attività volontaria ciascuno abbia una condotta irreprensibile così come previsto dalla Policy di tutela delle o dei minorenni del 2015 Legge 101

 

Il sottoscritto :   RICOTTI ALDO

 

 

In qualità di : CONSIGLIERE Segretario/Tesoriere dell’Associazioni di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica ARCOBALENO DELLE ESPERIENZE Consapevole dell’importanza delle dichiarazioni rese in questa sede all’Associazione ARCOBALENO DELLE ESPERIENZE e delle conseguenze civili e penali che incontra chi rende dichiarazioni false e reticenti ai sendsi dell’art. 76 DPR 445/2000

 

DICHIARA

 

- di non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato per reati commessi nei confronti o in danno di minorenni (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o per reati caduti in prescrizione)*;

- di non essere a conoscenza di eventuali indagini penali a proprio carico per reati commessi nei confronti o in danno di minorenni;

- di non essere ne di essere stato/a imputato/a o indagato/a, né sottoposto/a a nessuna misura cautelare o di sicurezza per reati commessi nei confronti o in danno di minorenni;

- di non essere stato/a oggetto di procedimenti disciplinari o squalificato/a dal lavoro a contatto con minorenni o a qualsiasi altra sanzione;

- fornisco il mio consenso alle necessarie verifiche del casellario giudiziario.

 

Si impegna inoltre a comunicare immediatamente all’Associazione ARCOBALENO DELLE ESPERIENZE qualsiasi variazione o aggiornamento relativo alle suddette voci.

 

Assago li: 1 Luglio 2024